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Sospensione del dipendente: maternità facoltativa, cassa integrazione, aspettativa..

Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, o di assenze in cui non sussiste il diritto al normale trattamento retributivo (100%) per un periodo continuativo pari o superiore a un mese (aspettative o permessi, a qualsiasi titolo, assenze per malattia o per maternità facoltativa, sospensioni dal lavoro con intervento della cassa integrazioni guadagni..)  l’impresa di norma mette l'iscritto in stato di "SOSPENSIONE". (attraverso l’apposita funzione sul portale, indicando il motivo, l’inizio e la fine.)

Durante il periodo di sospensione:

  • i contributi a carico dell’impresa e del dipendente sono sospesi;

  • il dipendente non può richiedere rimborsi, né per sé né per il proprio nucleo familiare iscritto.

Come mantenere la copertura durante la sospensione

Il Fondo prevede due possibilità per mantenere l’accesso alle prestazioni durante la sospensione.

1️⃣ Accordo aziendale

Se esiste un accordo aziendale (anche individuale) in base al quale l’impresa continua a versare i contributi, la posizione resta attiva e il dipendente non viene messo in sospensione.
In questo caso non è necessario comunicare nulla al Fondo.

 

2️⃣ Contribuzione complessiva volontaria da parte del dipendente (“sospeso con carico”)

Se non esiste un accordo aziendale, l’impresa inserisce la sospensione nel portale indicando data di inizio e fine.
Il dipendente può decidere volontariamente di continuare la contribuzione per mantenere l’accesso alle prestazioni.

In questo caso:

  • il dipendente diventa “sospeso con carico”;

  • versa il contributo mensile complessivo di 4 € + 22,50 € per sé, oltre all’eventuale contributo per il nucleo familiare già a suo carico;

  • mantiene il diritto ai rimborsi per sé e per il nucleo familiare.
     

Cosa deve fare il dipendente

Per attivare la contribuzione a proprio carico, il dipendente deve:

  • compilare il Modulo SOS e inviarlo subito, o comunque non oltre il mese successivo all’inizio della sospensione

Indicazioni:

-indicare come decorrenza della copertura il mese di inizio della sospensione (non può partire in un mese successivo);

-la durata deve coprire un periodo almeno pari ad almeno la metà del periodo di sospensione segnalato dall’impresa;

-non sono ammesse interruzioni all’interno del periodo di sospensione (una volta iniziato, non si può interrompere e poi riprendere).

I versamenti avvengono tramite bollettino bancario trimestrale, a copertura del contributo complessivo.