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Mantenimento iscrizione dopo cessazione rapporto di lavoro_ articolo 6.2 regolamento

In alcune specifiche situazioni, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, è possibile mantenere l’iscrizione a FASCHIM e continuare a beneficiare delle prestazioni del Fondo.

Ci riferiamo esclusivamente alle situazioni particolari previste dal Regolamento del Fondo (art. 6.2) e dal CCNL di riferimento, che Faschim considera come cessazione del rapporto di lavoro.

Il mantenimento dell’iscrizione non è però automatico: è previsto esclusivamente nei casi disciplinati dal Regolamento FASCHIM e richiede un accordo che preveda il versamento della contribuzione da parte dell’impresa.

Il mantenimento dell’iscrizione a FASCHIM è previsto dall’art. 6.2 del Regolamento in presenza delle seguenti situazioni:

a) Licenziamenti collettivi
nell’ambito di accordi ai sensi della Legge 223/1991;

b) Incentivazione all’esodo di lavoratori più anziani
nei casi disciplinati dall’art. 4 della Legge 92/2012, commi da 1 a 7-ter, come ad esempio l’isopensione;

c) Accordi individuali in sede protetta e accordi aziendali di esodo 

Sono previste precise condizioni relative agli accordi siglati dalle imprese, ai requisiti del lavoratore, alla durata della copertura, alla contribuzione a carico dell’impresa e all’eventuale mantenimento dell’iscrizione dei familiari.

Per conoscere tutti i requisiti, i termini, le modalità di pagamento e gli adempimenti da seguire, consulta il documento