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Cessazione dell’iscrizione del dipendente (fine rapporto, dirigente, pensionamento, decesso)
Nei casi di fine del rapporto di lavoro, passaggio a dirigente o pensionamento, l’iscrizione a FASCHIM termina.
Da quel momento non sono più dovuti contributi e non si ha più diritto ai rimborsi per le spese sostenute dopo la cessazione.
Il dipendente non deve fare nulla: è l’impresa che deve inserire tempestivamente la cessazione nel portale del Fondo.
L’iscrizione termina alla fine del mese in cui viene inserita la cessazione.
La cessazione può essere inserita solo nel mese corrente e non può essere retrodatata.
Una comunicazione tardiva comporta il versamento dei contributi per le mensilità fino all’inserimento della cessazione nel portale.
L’uscita dal Fondo del dipendente comporta automaticamente l’uscita anche dei componenti del nucleo familiare, se iscritti.
Se il rapporto di lavoro termina il 15 febbraio, l’impresa inserisce la cessazione nel mese di febbraio: il dipendente risulta fuori da FASCHIM dal 1° marzo.
Non sarà quindi possibile chiedere rimborsi per fatture con data dal 1° marzo in poi.
Le spese sostenute fino al 28 febbraio restano invece coperte.
DECESSO
In caso di decesso del dipendente iscritto, l’impresa deve inserire la cessazione nel portale nel mese in cui avviene l’evento.
Se ci sono richieste di rimborso in corso, in sospeso o ancora da presentare (nei termini previsti), il superstite può incassare il rimborso compilando il Modulo di procura all’incasso (MOD. INC).
Il coniuge o convivente iscritto del dipendente deceduto può, se lo desidera, mantenere l’iscrizione fino a quando il dipendente non avrebbe compiuto 65 anni. In questo caso è necessario contattare il Fondo per attivare questa possibilità.