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Cessazione per casi come da art.6.2 del regolamento_(L. 223/91, art. 4 L. 92/2012, risoluzioni consensuali in sede protetta e accordi aziendali esodo siglati con Parti sociali..)
Ci riferiamo esclusivamente alle situazioni particolari previste dal Regolamento del Fondo (art. 6.2) e dal CCNL di riferimento, che Faschim considera come cessazione del rapporto di lavoro.
Il mantenimento dell’iscrizione è previsto in caso di:
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procedure di licenziamento collettivo ai sensi della L. 223/1991 e successive modificazioni;
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applicazione dell’art. 4 della L. 92/2012 a seguito di accordo aziendale;
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risoluzioni consensuali derivanti da accordi individuali stipulati in sede protetta o da accordi aziendali di esodo, siglati con le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
In tali casi, i lavoratori iscritti al Fondo, nonché il relativo nucleo familiare, possono mantenere l’iscrizione e continuare a beneficiare delle prestazioni.
⚠️ Nei soli casi di accordo individuale in sede protetta, è richiesto che il lavoratore sia iscritto al Fondo da almeno 4 anni.
Per quanto tempo
L’iscrizione può essere mantenuta:
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per tutta la durata della NASpI, oppure
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fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici,
comunque non oltre 48 mesi.
A quali condizioni
Il mantenimento è possibile se si verifica una delle seguenti condizioni:
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esiste un accordo aziendale (collettivo o individuale) che lo prevede;
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il lavoratore sceglie individualmente di mantenere l’iscrizione
Quando inviare la richiesta
La documentazione (atti che attestano il caso applicabile, eventuali accordi aziendali e/o il modulo di richiesta volontaria) deve essere inviata:
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entro 3 mesi dalla cessazione comunicata dall’impresa sul portale del Fondo, oppure
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entro il mese successivo al termine del periodo coperto dall’accordo aziendale, se quest’ultimo copre un periodo inferiore.
Modalità di mantenimento
1️⃣ Mantenimento tramite accordo aziendale
Possono essere stipulati accordi aziendali, anche individuali, che prevedono la copertura contributiva a carico dell’impresa.
Sarebbe utile che l’accordo precisasse:
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se riguarda tutti i lavoratori coinvolti;
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la durata della copertura (compreso o meno il periodo di preavviso);
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se include anche i nuclei familiari già iscritti.
L’impresa versa la contribuzione in un’unica soluzione anticipata, nel mese di attivazione dell’accordo. In mancanza del versamento, la posizione non viene attivata.
Se l’accordo copre solo il dipendente, quest’ultimo può mantenere autonomamente il nucleo familiare contattando il Fondo.
Se è previsto un accordo, l’impresa non deve cessare la posizione del dipendente: la cessazione verrà gestita dal Fondo sulla base degli elenchi ricevuti.
2️⃣ Scelta volontaria del lavoratore
In assenza di accordo aziendale, il lavoratore può mantenere l’iscrizione a proprie spese.
In questo caso:
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il costo è interamente a carico dell’iscritto;
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il pagamento è trimestrale anticipato;
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il lavoratore deve contattare il Fondo entro 3 mesi dalla cessazione;
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deve inviare il modulo Mod. Cp.Dip / Mod. Cp.Fam;
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la decorrenza parte dal mese successivo alla cessazione da parte dell’impresa;
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la durata non può superare quella massima prevista e non può essere inferiore al 50% del periodo spettante;
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non sono ammesse interruzioni nel periodo scelto;
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il nucleo familiare può essere iscritto in qualsiasi momento durante il periodo coperto.