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Procedure di licenziamenti collettivi ai sensi della legge 223/91 (e successive modificazioni) / accordi di incentivazione all’esodo di cui ai commi 1 e seguenti dell’art.4 legge 92/2012,

Ci riferiamo esclusivamente a situazioni che coinvolgono i lavoratori in procedure di licenziamento collettivo.

Questi eventi vengono considerati da Faschim come una cessazione del rapporto di lavoro.

I lavoratori iscritti al Fondo, nonché il relativo nucleo familiare, possono continuare a mantenere la qualità di associati e a beneficiare delle prestazioni, per un periodo massimo pari alla durata prevista dell’indennità (indennità prevista dalle norme di legge in materia) o per il periodo previsto dall’accordo di incentivazione all’esodo (per un massimo di 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro come nelle previsioni di legge) per effetto di una delle seguenti ipotesi.

(Il documento attestante i casi previsti sotto gli eventuali accordi aziendali e/o il modulo di richiesta volontaria di mantenimento dell’iscrizione al Fondo dovranno essere inviati allo stesso entro 3 mesi dalla cessazione.)

1) Accordo aziendale collettivo o individuale: possono essere stipulati appositi accordi aziendali, anche individuali, che prevedano la normale copertura contributiva e, quindi, il diritto per i lavoratori interessati al mantenimento delle prestazioni di FASCHIM per tutto il periodo previsto dall’accordo aziendale e comunque non oltre il periodo previsto della indennità o non oltre i 48 mesi previsti dalla legge nel caso di incentivazione all’esodo di cui ai commi 1 e seguenti dell’art.4 legge 92/2012

È opportuno che nell’accordo, che deve essere inviato a FASCHIM, siano indicati alcuni dettagli, per esempio: - se la copertura vale per tutti gli associati coinvolti, - se la copertura è prevista per tutto il periodo dell'indennità o se per un periodo inferiore definito (ai fini pratici è importante che sia definito se l’impresa copre anche l’eventuale periodo di preavviso); - se si decide di versare la contribuzione anche per eventuali nuclei familiari già iscritti.

Le imprese provvederanno a versare al Fondo la contribuzione dovuta in unica soluzione e anticipata.

L’importo dovuto è pari al prodotto del numero dei mesi che l’accordo intende coprire per il numero di dipendenti cui si riferisce tale accordo (ricordiamo che l’impresa versa sia la quota a suo carico sia quella a carico dipendente ed eventualmente per il numero dei nuclei familiari iscritti, ove previsto.

La contribuzione complessiva deve essere versata al Fondo nel mese di attivazione dell'accordo, altrimenti la posizione dei dipendenti non verrà attivata.

Se l’accordo copre solo l’iscrizione del dipendente, il dipendente può comunque provvedere al mantenimento in via autonoma del nucleo familiare contattando il Fondo. È opportuno che l’impresa comunichi ai dipendenti che per mantenere il nucleo iscritto devono contattare il Fondo. E' opportuno che l'impresa, solo se è previsto un accordo, non cessi la posizione del dipendente: lo farà il Fondo a fronte degli elenchi che gli verranno comunicati.

2) Iscrizione volontaria In questo caso il carico contabile sarà totalmente a carico dell'iscritto.
1- il dipendente deve contattare il Fondo ENTRO 3 MESI DA QUANDO L'IMPRESA CESSA LA SUA ISCRIZIONE. Deve inviare il modulo: Mod. Cp.Dip / Mod. Cp.Fam
2- la decorrenza dell'iscrizione e quindi del carico contabile da parte del dipendente deve iniziare da subito, inteso come il mese successivo a quello in cui la sua posizione è stata cessata dall'impresa.
3- il periodo di copertura preso in carico dal dipendente può essere per un periodo massimo pari alla durata prevista dell’indennità (indennità prevista dalle norme di legge in materia ).e comunque deve essere almeno pari alla metà del periodo previsto.
4- non ci possono essere interruzioni all’interno del periodo.
5- il nucleo familiare può essere iscritto in ogni momento.

Il lavoratore dovrà provvedere alla corresponsione della contribuzione complessivamente dovuta in via trimestrale anticipata. Questi casi di versamento volontario vengono gestiti direttamente dal Fondo. L’impresa dovrebbe avvertire i dipendenti che esiste questa possibilità. In ogni caso appena viene inserita la cessazione per mobilità, parte una comunicazione cartacea del Fondo. non è possibile inviare la comunicazione via mail perchè spesso la mail è aziendale.