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Sospensione: dipendente che va in maternità facoltativa, entra in cassa integrazione, va in aspettativa...

Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, o di assenze in cui non sussiste il diritto al normale trattamento retributivo (100%) per un periodo continuativo pari o superiore a un mese (aspettative o permessi, a qualsiasi titolo, assenze per malattia o per maternità facoltativa, sospensioni dal lavoro con intervento della cassa integrazioni guadagni..)  l’impresa di norma mette l'iscritto in stato di "SOSPENSIONE". (attraverso l’apposita funzione sul portale, indicando il motivo, l’inizio e la fine.)

Durante il periodo di sospensione i contributi a carico impresa e a carico dipendente sono sospesi e il dipendente non può richiedere prestazioni per il periodo in cui rimane sospeso, nè per sè nè per tutto il suo nucleo familiare iscritto.

Il Fondo ha previsto 2 possibilità per mantenere l'accesso ai rimborsi per questo periodo:
a) accordo aziendale, anche individuale, in cui l'impresa prevede la normale copertura contributiva. In questo caso non è necessario comunicarlo al Fondo perché la situazione rimane invariata dal punto di vista della gestione dei contributi. E il dipendente non deve essere messo in stato di sospensione.
b) Presa in carico da parte del dipendente dei contributi complessivi: se non c'è stato un accordo aziendale, il dipendente può volontariamente decidere di continuare con la contribuzione e quindi con la possibilità di richiedere i rimborsi (diventando un "sospeso con carico").
In questo caso ricordiamo che il dipendente verserà per la sua iscrizione il contributo complessivo mensile (24€) oltre a quello del nucleo familiare già a suo carico.

Cosa deve fare il dipendente in questo caso:
1- il dipendente deve compilare il Modulo SOS e inviarlo subito o comunque  non oltre il mese successivo a quello di inizio del periodo di sospensione. I versamenti procedono tramite l’invio di un bollettino bancario trimestrale per lui e per il suo nucleo familiare se iscritto.
2- la decorrenza della copertura da parte del lavoratore deve partire dal mese di inizio del periodo di sospensione, non può partire dopo.
3- il periodo di copertura preso in carico dal dipendente deve essere almeno pari alla metà del periodo segnalato dall’impresa come sospensione
4- non ci possono essere interruzioni all’interno del periodo di sospensione; una volta iniziato il "sospeso con carico"  non posso sospenderlo per un mese e poi riprendere.